Corso RED III e Requisiti Minimi 2026
Corsi · FAD sincrona (webinar) · Naturalnzeb Srl
- CFP
- 6
- Costo
- 97 €
- 16,17 €/CFP
- Inizio
- 28 ott 2026
- tra 26 giorni
- Dove
- Online
In sintesi
Evento della tipologia corsi, da seguire in FAD sincrona (webinar), organizzato da Naturalnzeb Srl. Riconosce 6 CFP, con una quota di 97 €.
I partecipanti imparano a classificare gli interventi edilizi e impiantistici prima di applicare gli obblighi, distinguendo le quote di energia rinnovabile dalla potenza elettrica minima e valutando soglie, eccezioni e tecnologie disponibili. Il percorso affronta inoltre le infrastrutture di ricarica, i servizi di smart charging e i riferimenti tecnici connessi. In esercitazioni e casi si sviluppano verifiche e documentazione tecnica, comprese le motivazioni da fornire quando una soluzione risulta tecnicamente impraticabile o economicamente non conveniente. È rivolto ai professionisti che progettano, verificano o controllano interventi su edifici, impianti e parcheggi.
Scheda evento
- Codice evento
- 26p25046
- Tipologia
- Corsi
- Modalità
- FAD sincrona (webinar)
- Crediti (CFP)
- 6
- Quando
- dal 28 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026
- Quota di partecipazione
- 97 €
- Posti
- 100 disponibili su 100 (minimo 20 partecipanti)
- Professioni ammesse
- Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale
- Ente organizzatore
- Naturalnzeb SrlProvider autorizzato
- Validità territoriale
- Valido per gli iscritti a qualunque Ordine degli Ingegneri
- Regolamento
- Testo Unico 2025 (CNI)
Programma
- 15:00-18:00
RED III e quadro normativo 2026
- Direttiva (UE) 2023/2413 e D.Lgs. 5/2026; art. 26 e nuovo Allegato III del D.Lgs. 199/2021; decorrenza dal 3 agosto 2026 per le richieste di titolo edilizio; coordinamento con il D.M. 28 ottobre 2025 e possibili regole regionali più restrittive.
- La catena normativa: dalla Direttiva (UE) 2023/2413 al D.Lgs. 5/2026, entrato in vigore il 4 febbraio 2026.
- Il nuovo Allegato III si applica, nel suo campo, alle richieste di titolo edilizio dal 3 agosto 2026.
- Il D.M. 28 ottobre 2025 sui Requisiti Minimi è operativo dal 3 giugno 2026.
- Le Regioni possono aumentare i valori dell’Allegato III e limitare l’uso della biomassa per motivi di qualità dell’aria.
Ing. Paolo Tkalez
- 15:00-18:00
Classificare correttamente l’intervento
- Le domande che decidono il perimetro
- Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione importante di primo e secondo livello, ristrutturazione dell’impianto termico, sostituzione del generatore, ampliamenti e interventi misti.
- Il progetto riguarda un edificio nuovo, oppure una demolizione e ricostruzione?
- L’involucro interessato supera il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’intero edificio: ristrutturazione importante.
- Oltre il 50% dell’involucro, insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico dell’intero edificio: primo livello; senza il combinato di entrambe le condizioni: secondo livello.
- Errori da evitare
- Ristrutturazione dell’impianto termico: modifica sostanziale dei sistemi presenti (generazione e distribuzione e/o emissione) secondo la definizione del D.M. e i chiarimenti MASE, compresi i sistemi locali senza distribuzione a fluido; la sola sostituzione del generatore non basta.
- Un ampliamento o recupero supera il 15% del volume lordo climatizzato esistente oppure 500 m³: assimilato al nuovo per i Requisiti Minimi sulla sola porzione ampliata o recuperata, con verifiche distinte ai fini FER.
- Calcolare il 25% sulla sola unità immobiliare invece che sull’intero edificio.
- Equiparare ogni sostituzione di caldaia a una ristrutturazione dell’impianto.
- Usare la classificazione urbanistica al posto di quella energetica.
- Applicare automaticamente gli obblighi FER a un ampliamento assimilato al nuovo per i Requisiti Minimi.
Ing. Paolo Tkalez
- 15:00-18:00
Quote FER, potenza elettrica e tecnologie
- Le verifiche
- Quote nazionali previste nel programma (60%, 40% o 15% secondo l’intervento) e potenza elettrica minima; edifici pubblici, localizzazione degli impianti, effetto Joule, reti efficienti e lettura integrata di pompe di calore, fotovoltaico, solare termico, biomassa e sistemi ibridi.
- Nuova costruzione: 60% di ACS e 60% della somma ACS + riscaldamento + raffrescamento; primo livello: 40% e 40%; secondo livello e ristrutturazione dell’impianto: 15% di riscaldamento + raffrescamento, secondo l’intervento e con eccezioni o regole regionali da verificare.
- Potenza elettrica minima P = k × S, in kW, con k = 0,05 per il nuovo e 0,025 per l’esistente; S in m², proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, escluse le pertinenze.
- Negli edifici pubblici le quote aumentano di 5 punti percentuali e la potenza obbligatoria del 10%.
- Il fotovoltaico installato a terra non concorre a questo obbligo.
- L’effetto Joule non assolve le quote, salvo unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
- Una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente può escludere l’obbligo percentuale se copre l’intero fabbisogno del servizio interessato.
- Le tecnologie
- Pompe di calore, fotovoltaico, solare termico, biomassa e sistemi ibridi, letti in modo integrato rispetto ai servizi da coprire.
Ing. Paolo Tkalez
- 15:00-18:00
Mini-caso e confronto
- Nessun dimensionamento preconfezionato: ogni tecnologia va valutata sul caso, con le sue condizioni di collocazione e le eccezioni applicabili.
- Un esempio dal tipo di intervento alla determinazione degli obblighi e confronto sui punti critici.
Ing. Paolo Tkalez
- 15:00-18:00
Infrastrutture di ricarica: dal requisito edilizio allo smart charging
- Requisito edilizio
- Parcheggi, punti di ricarica e canalizzazioni; accesso pubblico e privato; V1G, smart charging e V2G; art. 45-bis (D.Lgs. 199/2021), relativo perimetro, certificazione e decorrenza dal 1° gennaio 2027; CEI 0-21 e variante V1:2026-08; smart meter, carichi, potenza disponibile e autoconsumo.
- Il D.M. distingue parcheggi non residenziali ad accesso pubblico e privato, con soglie e minimi differenti per tipologia A e B.
- Nel residenziale nuovo, oltre 10 posti auto va canalizzato ogni posto, con diametri minimi di 25 mm nelle strutture murarie e 90 mm interrati; nelle ristrutturazioni importanti l’obbligo si applica solo se i lavori riguardano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio (o del parcheggio, se adiacente).
- Tipologia A: potenza nominale almeno 7,4 kW e almeno 32 A per singola fase; tipologia B: corrente continua, potenza nominale almeno 50 kW.
- Le equivalenze tra tipologia A, B e ultraveloce non si possono concatenare in sequenza.
- Il capitolo 6 prevede eccezioni, tra cui l’edificio di proprietà di una PMI e da essa occupato, da verificare in tutte le condizioni previste.
- L’accesso pubblico dipende dall’apertura al pubblico generale, non solo dalla proprietà del parcheggio.
- Smart charging e CEI 0-21
- Le infrastrutture di ricarica installate ai sensi del §6.2 del D.M. devono poter fornire servizi V1G/smart charging, ovvero V2G nel caso i veicoli possano erogare servizi alla rete: due requisiti distinti, che non equivalgono all’art. 45-bis.
- Dal 1° gennaio 2027, l’art. 45-bis (D.Lgs. 199/2021) riguarda i punti di potenza standard (non superiori a 22 kW) nuovi o sostituiti, non accessibili al pubblico e installati sul territorio nazionale: tutte queste condizioni devono coesistere.
- Il riferimento tecnico è la CEI 0-21:2026-07, in vigore dal 1° agosto 2026, da leggere insieme alla variante V1:2026-08, in vigore dal 1° settembre 2026, che sostituisce l’Allegato X.
Ing. Paolo Tkalez
- 15:00-18:00
Relazione tecnica, fattibilità e responsabilità progettuale
- Il workflow documentale
- Calcoli e verifiche FER nella relazione tecnica, impossibilità tecnica e mancata convenienza economica, comunicazioni al Comune, controlli e checklist documentale.
- Calcoli e verifiche FER nella relazione tecnica ex art. 8 D.Lgs. 192/2005 o nel provvedimento territoriale equivalente.
- Se la relazione non è dovuta, comunicazione della non fattibilità o mancata convenienza al Comune secondo le modalità stabilite dal Comune.
- Esame di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili prima di motivare l’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica.
- Per nuovo e primo livello, nei soli casi di impossibilità o non convenienza, resta un requisito compensativo sull’energia primaria non rinnovabile EPH,C,W,nren.
- Una checklist di chiusura per verificare dati, calcoli e allegati prima del deposito.
Ing. Paolo Tkalez
- 15:00-18:00
Casi applicativi guidati
- Casi scelti dal docente su nuova costruzione, ristrutturazioni, interventi sull’impianto, edifici non residenziali con parcheggio o altre varianti pertinenti.
Ing. Paolo Tkalez
- 15:00-18:00
Errori frequenti, checklist finale e Q&A
- Errori frequenti
- Errori di classificazione, confusione tra produzione FER, autoconsumo/CER e obbligo dell’edificio, errori di dimensionamento o localizzazione; riepilogo e domande.
- Classificare un intervento come secondo livello solo perché «meno invasivo», senza verificare superfici e perimetro impiantistico.
- Confondere la quota FER dell’edificio con l’autoconsumo o la produzione destinata a una comunità energetica (CER).
- Confondere la potenza elettrica minima P = k × S con la quota termica percentuale, trattandole come un’unica verifica.
- Sbagliare la localizzazione ammessa degli impianti, ad esempio contando nell’obbligo il fotovoltaico installato a terra.
- Arrivare alla relazione tecnica con documentazione o calcoli mancanti.
Ing. Paolo Tkalez
Relatori e docenti
- Ing. Paolo Tkalez
A chi è rivolto
Si rivolge ad architetti, ingegneri, geometri e periti industriali che si occupano di progettazione, verifica o controllo di interventi su edifici, impianti e infrastrutture di ricarica. Per ottenere l’attestato, è richiesta la presenza in diretta per almeno il 90% del tempo a ingegneri e architetti e l’80% a geometri, oltre al superamento della prova finale.
Descrizione dell'organizzatore
Dal 3 agosto 2026 le richieste di titolo edilizio che ricadono nel campo di applicazione del nuovo Allegato III del D.Lgs. 199/2021 devono rispettare le quote FER che lo stesso Allegato fissa; dal 3 giugno 2026 è operativo il D.M. 28 ottobre 2025 sui Requisiti Minimi. Le due discipline si incrociano nello stesso progetto, con definizioni, soglie e documenti che non sempre coincidono. Le percentuali del 15, 40 e 60 % e la formula P = k × S sono note. Gli errori nascono prima: nel classificare l’intervento, perché sostituire un generatore non è sempre una ristrutturazione dell’impianto; nel trattare quota termica e potenza elettrica come una sola verifica, quando sono due; nel dare per scontato che un ampliamento segua le stesse regole per i Requisiti Minimi e per le FER.
Argomenti
Domande frequenti
Quanti CFP riconosce questo evento?
6 crediti formativi professionali.
Quanto costa partecipare?
La quota di partecipazione è di 97 €, pari a 16,17 €/CFP.
Si può seguire online?
Sì, in diretta online dal 28 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026.
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Fonte dati per questo evento: Formazione CNI. Evento organizzato da Naturalnzeb Srl. Trova CFP riporta i dati pubblici dell'evento a scopo informativo, non è l'organizzatore e non è responsabile né dell'evento né dei contenuti, né ha accordi commerciali con l'organizzatore. Segnala problemi